Azioni di prevenzione per l'antiriciclaggio
Come noto, la normativa di riferimento sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di appalto di lavori, forniture e servizi contenuta nell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010 ha come ratio il contrasto alla criminalità organizzata ed alle infiltrazioni nelle commesse pubbliche, mediante le seguenti azioni:
- anticipare, il più a monte possibile, la soglia di prevenzione, creando meccanismi che consentano di intercettare i fenomeni di intrusione criminale nella contrattualistica pubblica;
- rendere trasparenti le operazioni finanziarie relative all’utilizzo del corrispettivo dei contratti pubblici, in modo da consentire un controllo a posteriori sui flussi finanziari provenienti dalle amministrazioni pubbliche.
La tracciabilità non è, dunque, uno strumento di monitoraggio dei flussi finanziari, bensì un mezzo a disposizione degli inquirenti nelle indagini per il contrasto delle infiltrazioni delle mafie nell’economia legale.
In questa logica si può pensare che la dichiarazione di tracciabilità possa rappresentare uno strumento da inserire nel più ampio sistema di antiriciclaggio adottato all’interno del sistema delle Pubbliche Amministrazioni ex D.Lgs. n. 231/2007.
A tal fine si richiede, pertanto, ai fornitori dell’Istituto per i quali siano trascorsi più di 3 anni dal rilascio della dichiarazione di tracciabilità di provvedere ad un reinvio della stessa anche se nel frattempo non sono intervenute modifiche all’indirizzo: ispro@postacert.toscana.it
Si ringrazia per la collaborazione.
Documentazione da consultare:
12.01.2022